Appalti pubblici – La scelta del criterio del "prezzo più basso": condizioni e limiti

La scelta del criterio del “prezzo più basso”: condizioni e limiti applicativi alla luce della recente giurisprudenza amministrativa è il titolo dell’interessante articolo pubblicato dall’avv. Fabio Caruso, collaboratore dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli nel settore del diritto amministrativo e societario.

La disciplina dei criteri di scelta del contraente riveste da sempre un’importanza fondamentale nella materia degli affidamenti pubblici, avendo quale finalità principale quella di individuare, tra le varie offerte formulate dai partecipanti ad una procedura di gara, quella maggiormente rispondente alle esigenze della S.A., in ossequio ai principi di trasparenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Il diritto comunitario ha da sempre privilegiato due soli sistemi di selezione delle offerte, ovvero il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che debbono essere ritenuti criteri tassativi ed esclusivi (salvo che nei casi di deroga espressamente previsti per legge).

Nella stesura del vecchio codice e, precisamente all’art. 81 del D.Lgs. 163/2006, tali criteri venivano sostanzialmente ritenuti equivalenti, per cui la loro scelta veniva rimessa al discrezionale apprezzamento della S.A. in ragione delle caratteristiche del singolo appalto.

In linea generale, il criterio del prezzo più basso doveva ritenersi “adeguato” nel caso in cui l’oggetto del contratto non fosse caratterizzato da un particolare valore tecnologico, mentre doveva trovare applicazione quello dell’OEPV, quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducevano a ritenere rilevanti uno o più aspetti qualitativi (tra cui ad esempio l’impiego di manodopera specializzata).

Al contrario con il nuovo art. 95 comma 2° D.Lgs. 50/2016 – in accordo con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – il legislatore italiano ha deciso di voler assegnare una netta preferenza al criterio di selezione basato sull’OEPV, riducendo il prezzo più basso a criterio residuale e relegandone l’applicazione a specifiche fattispecie tipizzate, dietro un rigoroso obbligo di motivazione. (…)

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