METROLOGIA LEGALE: Prorogato il periodo transitorio per gli organismi abilitati ad effettuare le verificazioni periodiche

Il Decreto-legge “Crescita” del 30/4/2019, n. 34, in vigore dall’1/5/2019 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2019), all’art. 42 – Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea – dispone la riapertura del periodo transitorio di cui all’art. 18, co. 2 del D.M. 21/04/2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18/3 u.s.

Di seguito il link al testo della norma nella Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false

Si evidenzia in particolare che il richiamato art. 42, al co. 1, dispone che tale periodo transitorio “è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’art. 17 (del DM 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l’avvenuta accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento”.

A tale riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti conseguenti a tale disposizione, si informa che Unioncamere acquisirà formalmente dall’Organismo nazionale di accreditamento (Accredia) l’elenco nominativo dei soggetti in possesso del requisito prescritto al fine di dar evidenza nel Portale dedicato (www.metrologialegale.unioncamere.it) della possibilità per gli stessi di proseguire transitoriamente nell’esercizio delle attività di verificazione periodica fino al termine indicato dal provvedimento.

Si sottolinea quindi che ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42, co. 1 del D-legge n. 34/2019, a decorrere dal 1° maggio 2019, può riprendere ex legge lo svolgimento delle attività di verificazione periodica interrotte il 18 marzo u.s., senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017.

Si evidenzia altresì che all’art. 42, co. 2, il Decreto prevede la possibilità per i soggetti che hanno operato nella vigenza del periodo transitorio, ma che non hanno presentato entro il 18 marzo u.s. la domanda di accreditamento e/o accettato formalmente l’offerta economica all’istanza formulata ad Accredia, di maturare tale requisito entro il termine del 30 settembre 2019, al fine di poter proseguire ex lege le attività interrotte il 18 marzo u.s. fino al 30 giugno 2020.

Anche in questo caso, si comunica che Unioncamere acquisirà formalmente da Accredia l’elenco nominativo dei soggetti in possesso del requisito prescritto al comma 2, al fine di dar evidenza sul Portale dedicato della possibilità per gli stessi di proseguire transitoriamente nell’esercizio delle attività, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al D.M. 93/2017, a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta economica e fino al 30 giugno 2020.

Si informa altresì che nei prossimi giorni verrà ripristinata la possibilità, per tutti i soggetti, di utilizzare le pratiche telematiche in ambiente WebTelemaco per le comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 13, co. 1 del D.M. 93/2017.

Tutto ciò premesso tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, prima del termine del 30 giugno 2020, matureranno l’insieme dei presupposti e requisiti previsti all’allegato I del D.M. 93/2017, potranno proseguire senza soluzione di continuità nell’esercizio delle attività di verificazione periodica seguendo le previsioni e secondo le modalità indicate dal Decreto stesso, ovvero previa presentazione ad Unioncamere di apposita SCIA ai sensi dell’art. 11 del D.M. 93/2017 e delle disposizioni attuative di cui al Regolamento Unioncamere, raggiungibile al seguente link:

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3606C421S143/regolamento-unioncamere-d-m–93-2017.htm

Si sottolinea infine che il co. 3 del richiamato art. 42 prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017”

Per ogni chiarimento al riguardo, si invita a contattare la competente Divisione VIII “Strumenti di misura e metalli preziosi” (metrologia legale), incardinata nella D.G. per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, del Ministero dello Sviluppo economico:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali

FONTE: UNIONCAMERE

G.U. Serie Generale n. 100 del 30:04:2019