Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica
Nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Il provvedimento, in vigore dal 19 luglio, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che, concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico, in coerenza con la SEN – Strategia Energetica Nazionale.
Tra le varie novità il decreto prevede un programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico, obblighi di diagnosi energetica per grandi aziende, un fondo per l’efficienza energetica, ma anche il superamento della struttura progressiva della tariffa elettrica. In particolare si evidenziano le seguenti tematiche:
– gli immobili della Pubblica Amministrazione, a partire dal 2014 e fino al 2020, dovranno essere sottoposti a riqualificazione energetica. In alternativa, dovranno essere realizzati interventi che comportino un risparmio energetico cumulato per lo stesso periodo. (Art. 5)
– le Pubbliche Amministrazioni dovranno attenersi al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. I medesimi requisiti dovranno essere rispettati nell’ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria e dovranno essere inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte. (Art. 6)
– le grandi imprese dovranno eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia o auditor energetici (EGE), nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. Inoltre, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite da Organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. (Art. 8)
– ACCREDIA dovrà definire, entro il 31 dicembre 2014, gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche. (Art. 12)
– sarà istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il fondo nazionale per l’efficienza energetica destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO e il ricorso a forme di partenariato pubblico privato. (Art. 15)
Per un maggiore approfondimento, di seguito è disponibile il Decreto legislativo 102 del 4 Luglio 2014 e relativi allegati.
D.Lgs102_4-07-2014
Allegati_D.Lgs102_4-07-2014